Ma sarà vero che il pellegrino è un fuorilegge?
A cura di Livio Augusto Del Bianco
Ex Presidente della Fondazione Percorsi Giubilari
Non si sono ancora spenti gli echi del referendum sulle modifiche costituzionali, che hanno monopolizzato le notizie sui media per tanto tempo, che già si riaccende la questione delle deleghe regionali contenute nella riforma del Titolo V, che a detta di molti, anche nei fronti contrapposti, rappresentano un problema complesso ancora da risolvere.
Cosa c’entri la Via Francigena in tutto questo? È semplice a dirsi e la sensibilità alle norme accesa nella gente dalla recente consultazione referendaria, forse, ci spiana ancora meglio la strada, senza addentrarci troppo nell’ordinamento giuridico.
Infatti anche il turismo e l’industria alberghiera, con la riforma del Titolo V del 2001, è divenuta materia di competenza regionale, con il risultato che per l’accoglienza di chi percorre i cammini in Italia si trovano norme diverse ogni volta che passa il confine di una Regione.
Lungi da noi, adesso, la voglia di intavolare un discorso politico o di schierarci da una parte o dall’altra dell’articolato fronte dei conservatori e dei riformisti ma è bene sapere quanto sono stati penalizzati i camminatori nel nostro Bel Paese, con la riforma del 2001!
Intanto il camminatore non è una figura di turista contemplata come utente delle strutture alberghiere e non. In altri termini il pellegrino non esiste, in barba a quanti, anche nella politica, ne hanno intessuto lodi, ammirando e sottolineando la costanza, l’amore della natura, la semplicità dell’impegno e la sportività della passione.
C’è di più purtroppo: se si percorre la Via Francigena dal confine francese a Roma si è sottoposti a 6 regolamenti regionali diversi sull’accoglienza non alberghiera e la stessa sorte di trovare norme ancora differenti, tocca a chi cerca di arrivare alla Capitale passando per l’Umbria o l’Abbruzzo o arrivando dal sud.
Non si sfugge. Chi offre l’accoglienza deve sottostare ad adempimenti fiscali, prescrizioni sanitarie delle ASL e articolati standard abitativi degli Enti Locali, differenti da una località all’altra e soprattutto inadeguati alla semplicità e la spontaneità di chi cammina.
Sia inteso, tutto deve essere regolare e a norma, naturalmente, ma immaginate un gruppo di ragazzi sul Cammino di Santiago, che fa una tappa nel salone di una canonica e si butta a dormire nei sacchi a pelo: in Italia sarebbe fuorilegge!
Nel Lazio la “Disciplina delle strutture ricettive non alberghiere” (Legge Regionale n° 18 del 2008 con il Regolamento regionale n. 17 del 2008,) intanto prevede solo i casi di affittacamere, ostelli per la gioventù e case per ferie, poi devono essere classificate obbligatoriamente sulla base dei requisiti funzionali e strutturali minimi e, ovviamente, le camere da letto devono essere distinte per uomini e donne, aventi non più di sei posti letto ciascuna, etc. etc. Se si pensa a chi fa trekking, la lettura delle norme è tra il comico e lo sconfortante.
La Lombardia è stata più illuminata perché nel “Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo” (Legge Regionale n. 15 del 2007) ha previsto case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini e rifugi escursionistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast e bivacchi fissi, cioè con alcune tipologie che più si avvicinano al profilo dell’utente “camminatore”.
La Toscana, forse la più sensibile alla via Francigena tra tutte le Amministrazioni regionali, ha pensato bene di estendere la tipologia spartana del rifugio alpino anche alle basse altitudini ed in pianura, così è potuta venire incontro a chi cammina con la “Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere” (Legge Regionale n. 1 del 1987), ma ovviamente le prescrizioni sussistono e in modo pignolo investono ogni aspetto: un lavabo ogni quattro posti letto, 12 m3 di cubatura minima per ogni persona, la presenza di un regolamento interno, l’arredamento minimo obbligatorio (un letto, la sedia o lo sgabello, uno scomparto armadio per persona, e (mi raccomando!) un cestino porta rifiuti per camera!
Certamente sarà una vera vittoria per la civiltà quando qualche illuminato giurista metterà il mondo dei cammini al riparo della burocrazia e della confusione, riconoscendo la tipologia del turista camminatore e quando il pellegrino potrà avere standard comuni e mirati per l’accoglienza lungo tutto il cammino che percorre, ma, soprattutto, quando sarà ammessa anche l’accoglienza semplice, libera e volontaria, delle parrocchie, delle Associazioni e dei privati, che ospitano il viandante nello spirito genuino di chi cammina nella natura e sa accontentarsi anche di poco.